- On 2 Aprile 2024
- By Roberto Ranaudo
Novità in Edilizia: Arriva la Patente a Punti
NEWSLETTER per chi opera nei cantieri o per chi deve avviare un cantiere nella propria azienda (ristrutturazioni, ecc.)
Con l’avvicinarsi della data di entrata in vigore della nuova patente a punti in edilizia, prevista per il 1° ottobre 2024, è necessario essere informati e preparati per questa importante novità, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione della sicurezza nei cantieri edili.
Il Decreto Legge 19/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024, inserisce una Novità in Edilizia: Arriva la Patente a Punti – un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la patente a crediti (cosiddetta “patente a punti“), obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri temporanei o mobili
Cosa Cambia con la Patente a Punti:
– Rilascio della Patente: La patente viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro e assegna inizialmente 30 crediti.
Per mantenerla, è fondamentale non scendere al di sotto dei 15 crediti.
– Requisiti per l’Ottenimento:
È necessario soddisfare gli specifici requisiti, di seguito indicati:
- l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e dei lavoratori come previsti all’art.37 del Dlgs 81/08
- l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 per i lavoratori autonomi
- il possesso del DURC – Documento unico di regolarità contributiva
- il possesso del DVR – documento di valutazione dei rischi
- il possesso del DURF – documento di regolarità fiscale
– Decurtazioni e Reintegro dei Punti: Le violazioni in materia di sicurezza comportano la decurtazione dei punti. È possibile reintegrare i punti perduti frequentando appositi corsi di formazione
Impatto sulle Imprese:
Le imprese che operano nei cantieri senza la patente a punti o con un punteggio inferiore a 15 crediti affrontano sanzioni amministrative che vanno da 6.000 a 12.000 euro.
L’adozione della patente a punti mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, nonché a promuovere comportamenti virtuosi nella gestione della sicurezza nei cantieri.
Decurtazioni, Reintegro e Esoneri della Patente a Crediti:
Il sistema della patente a crediti prevede decurtazioni in base agli esiti di specifiche verifiche e sanzioni applicate a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi. Ecco come funzionano le decurtazioni:
1. Violazioni Specifiche:
– Per le violazioni identificate nell’Allegato I Dlgs 81/08, la decurtazione è di 10 crediti. (vedi in fondo)
– Per violazioni che espongono i lavoratori ai rischi elencati nell’Allegato XI, si perdono 7 crediti. (vedi in fondo)
– Per sanzioni previste dall’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (e successive modifiche), la perdita è di 5 crediti. (vedi in fondo)
2. Infortuni sul Lavoro con responsabilità datoriale:
– In caso di morte causata da un infortunio sul lavoro, la decurtazione è di 20 crediti.
– Per un’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), si perdono 15 crediti.
– Un’inabilità temporanea assoluta, che richieda l’assenza dal lavoro per più di 40 giorni, comporta la perdita di 10 crediti.
Inoltre, nei casi più gravi, come la morte o un’inabilità permanente derivata da infortuni sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di sospendere la patente a crediti per un periodo fino a 12 mesi. Sarà lo stesso Ispettorato a stabilire i criteri e le procedure per tale sospensione.
Reintegro dei Crediti:
I crediti persi possono essere recuperati frequentando specifici corsi di formazione. Ogni corso permette di riacquistare 5 crediti, fino a un massimo di 15 crediti in totale. Passati due anni dall’ultimo atto che ha comportato una decurtazione, si potrà ottenere un credito aggiuntivo per ogni anno successivo, fino a un massimo di 10, a patto che non siano stati registrati ulteriori inadempimenti.
Come Prepararsi:
Essere in regola con la formazione in ambito sicurezza sul lavoro e DVR, e per questo non esitate a contattarci. Essere in regola con gli adempimenti fiscali e tributari, e per questo contattate il vostro consulente dedicato.
Note:
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza, non esitate a contattarci. Si ricorda che si eseguono corsi di formazione in edilizia . Contattaci
Cordiali saluti
VIOLAZIONI
Allegato I
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione |
Mancata formazione ed addestramento |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto |
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.2
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree3 a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
sanzioni previste dall’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (e successive modifiche)
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.